Ultimo aggiornamento alle 12:57

Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo
|

La responsabilità dell'agente di viaggi nell'esecuzione del pacchetto secondo la nuova direttiva europea

Come noto, a seguito dell'emanazione della Direttiva (Ue) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, gli Stati membri hanno termine per adottare tale atto nel proprio ordinamento interno sino al 1 gennaio 2018, mentre le norme si applicheranno a decorrere dal 1 luglio 2018.

Non appare tuttavia esagerato iniziare sin d'ora a riflettere sulla portata dirompente che potrebbe assumere tale nuova regolazione del settore, soprattuto ad agire, attraverso le associazioni di categoria nonché mediante una costante circolazione di corrette informazioni fra i portatori d'interesse, per una vera e propria azione di lobbying nei confronti del legislatore al fine di non subire applicazioni pregiudizievoli della normativa.

In particolare segnaliamo l'art. 13.1 secondo comma della direttiva relativa alla responsabilità dell'esecuzione del pacchetto, in virtù del quale “gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale disposizioni in base ai quali il venditore è altresì ritenuto responsabile del pacchetto”.

In altri termini, tale facoltà, se eseguita, muterebbe il quadro attuale secondo cui agente di viaggi e organizzatore turistico sono tenuti al risarcimento del danno nei confronti del viaggiatore “secondo le rispettive  responsabilità” (art. 43.1 Codice del Turismo), ovvero il primo in relazione alle informazioni ed al procedimento di prenotazione, mentre il secondo nell'esecuzione del viaggio.

Invece, il nuovo quadro prospetterebbe la possibilità di un regime di responsabilità solidale, cioè per l'intero per l'esecuzione del viaggio, salvo poi i rapporti contrattuali interni fra i professionisti, che però in prima istanza non potrebbero essere eccepiti al consumatore che abbia subito un inadempimento o un inesatto adempimento in relazione al viaggio.

Per buona sorte, si tratta solo di una possibilità di disciplinare in tale forma restrittiva il regime di  responsabilità, giacché in questo caso la direttiva deroga alla norma generale di massima armonizzazione dell'art. 4 secondo cui gli Stati membri non possono introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite nel medesimo atto legislativo.

Si invita a vigilare, anche tenuto conto l'impatto di tale norma non solo nei viaggi a pacchetto ma anche verso quei servizi venduti o agevolati mediante collegamenti online.

/* */

TI INTERESSA QUESTA NOTIZIA? ISCRIVITI A TTG REPORT, LA NEWSLETTER QUOTIDIANA


I blog di TTG Italia non rappresentano una testata giornalistica poiché sono aggiornati senza alcuna periodicità. Non possono pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001. Le opinioni ivi espresse sono sotto la responsabilità dei rispettivi autori

Torna su
Chiudi