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Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo
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La riforma processuale Cartabia e l’agenzia di viaggi

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 si è dato luogo ad una profonda riforma del processo civile che dal 2023 ha senza dubbio modificato indirettamente anche il contenzioso turistico. Ai più attenti agenti di viaggi ed operatori del settore in generale, soprattutto nell’ambito dei trasporti, non sarà sfuggito infatti un percettibile cambiamento.

Innanzitutto la riforma Cartabia ha aumentato la competenza per valore per le cause civili davanti al giudice di pace sino a 10mila euro (che diverranno 30mila euro il 31 ottobre 2025), per cui la stragrande maggioranza dei contenziosi in ambito turistico, tranne probabilmente i casi di morte o lesioni gravi nell’esecuzione del pacchetto turistico, si discuteranno sempre più innanzi a tali giudici onorari anziché in tribunale. Così finiranno dal giudice di pace i casi di annullamento viaggio o di danno da vacanza rovinata, anche dei viaggi di nozze o di gruppo come pure i contenziosi tra imprese nell’ambito dell’accertamento ed esecuzione delle penali dei contratti stagionali di allotment.

Inoltre, la riforma del rito processuale prevede anche l’adozione obbligatoria per il giudice di pace del rito semplificato il quale, avendo grandemente ridotto il numero di udienze da tenersi (probabilmente due) e degli atti da depositare (praticamente tutti all’inizio della causa, soprattutto nelle cause documentali), determinerà un accorciamento dei tempi della giustizia così che le parti otterranno più celermente sentenza. Di ciò non potranno che beneficiare gli operatori del settore, troppo spesso costretti a scegliere di rinunciare a fare causa a fronte di tempi lunghi e spese onerose da affrontare.

C’è di più. La riforma, per il rito semplificato, obbliga gli avvocati a redigere un ricorso e non un atto di citazione. In altri termini, prima si dovrà passare dal giudice e pagare le relative spese di contributo unificato e marca da bollo e solo dopo si potrà notificare l’atto alla controparte. Per l’agenzia di viaggi è la fine di dover subire una prassi deleteria in forza della quale spesso a questa venivano notificati atti infondati e temerari al solo fine di sondare il terreno per un accordo transattivo al ribasso senza mai iscrivere la causa presso l’ufficio del giudice competente, cioè in definitiva all’insaputa del giudice, a volte anche rinnovando la notifica (bastava una pec), tenendo costantemente sotto pressione l’agente di viaggi e distogliendo lo stesso dal lavoro attivo con aggravio di oneri e spese legali. Un esempio su tutti la causa intentata dal viaggiatore per ottenere un risarcimento dei danni, nonostante l’esistenza di circostanze eccezionali determinate da sciopero. È evidente, pertanto, che il meccanismo del ricorso determinerà un calo del contenzioso, dal momento che solo chi riterrà genuinamente di aver subito un inadempimento o comunque un danno, sia nei rapporti b2c che b2b, adirà il giudice, anche perché a quest’ultimo la riforma Cartabia ha conferito l’ulteriore potere di sanzionare con ammende da 500 a 5000 euro chi abbia agito o resistito in giudizio in mala fede, oltre alla condanna a gravose spese di lite.

Si aggiungano altri due elementi rilevantissimi che la riforma sancisce definitivamente: la possibilità di svolgere le udienze mediante scambio di note scritte o mediante mezzi di comunicazione audiovisiva anziché celebrare le udienze in presenza (per cui alle agenzie di viaggi di regola potrà basterà un solo legale ad assisterlo in tutta Italia, anziché - in linea di massima - aggiungere i costi di un altro avvocato domiciliatario presso il giudice di pace competente dove risiede il viaggiatore che ha fatto causa) spesso lontano dalla propria sede e soprattutto l’instaurazione del processo civile telematico, già in vigore in tribunale, a partire dal prossimo 30 giugno 2023 anche presso il giudice di pace, con ulteriore aumento di celerità (si rifletta che dalla notifica del ricorso alla data della prima udienza, fissata per decreto dal giudice di pace, dovranno intercorrere non meno di soli quaranta giorni) e contestuale contenimento dei costi.

La riforma infine dà un altro importantissimo impulso ad abbattere preventivamente il possibile contenzioso, obbligando chi abbia intenzione di fare causa ad indicare, sin dal primo atto, di avere già espletato, nei casi previsti dalla legge, il tentativo di mediazione presso un organismo di risoluzione delle controversie allegando il verbale di quest’ultimo. Ciò determinerà anche che la soluzione proposta dal mediatore, se non sarà accolta dalle parti in sede non contenziosa, orienterà il giudice di pace soprattutto nei casi di irragionevole e non motivato rifiuto di una parte ad accogliere ciò che era stato prospettato dal mediatore. Con evidenti riflessi nel merito della causa come per la determinazione delle spese di lite, le quali in cause di piccola entità molto spesso giocano un ruolo rilevantissimo (si pensi a contenziosi di poche centinaia di euro cui però devono essere aggiunte, in base al tariffario forense, almeno un migliaio di euro di spese legali).

Infatti, dal 1 gennaio 2023, in base alla l.n. 188/22, è entrato in vigore l’obbligo di mediazione per le controversie relative ai trasporti; in particolare per quanto riguarda il turismo ciò rileva per l’amplissimo contenzioso relativo all’applicazione del Reg. (EC) 261/04 cioè alla Carta dei diritti del passeggero sia quale servizio singolo come nei viaggi a pacchetto, in quest’ultimo caso qualora l’unico titolo di danno richiesto si riferisca alla mera richiesta della compensazione pecuniaria fissa (250, 400 o 600 euro a seconda della lunghezza tratta aerea). Senz’altro tale buona prassi di mediazione è prevedibile che si espanderà a molteplici casi, anche se non strettamente obbligatori per legge.

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