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Biglietti ferroviari, ecco le nuove regole

È entrato in vigore a giugno il Regolamento europeo che introduce diversi obblighi a carico delle agenzie di viaggi

È entrato in vigore il 7 giugno scorso il regolamento europeo 782 del 2021, che cambia le regole per la vendita dei viaggi su rotaia e modifica in maniera sensibile gli obblighi sia dei vettori ferroviari sia di chi si occupa di vendere i biglietti, agenzie di viaggi incluse.

Il primo obbligo per le agenzie è quello di una maggiore attenzione alle informazioni da fornire al cliente nel momento in cui si vende la biglietteria ferroviaria: “Secondo quanto previsto dal regolamento - dice Federico Lucarelli, consulente legale Fiavet - devono essere fornite al cliente le informazioni minime”.

Ma la novità più eclatante per agenti di viaggi e tour operator è la responsabilità sulla biglietteria. “Il regolamento introduce il concetto di biglietto cumulativo – spiega ancora il legale di Fiavet -: se il vettore vende l’intera tratta, anche se operata da diversi gestori, la responsabilità in caso di ritardi o mancate coincidenze è del vettore, che deve rimborsare l’intero biglietto”.
Se, invece, il biglietto acquistato con una sola transazione combina tratte di gestori differenti assemblate da un’agenzia, in caso di ritardo e mancata coincidenza la responsabilità è dell’agenzia. “E non è indifferente l’esborso - aggiunge Lucarelli -: oltre a restituire l’importo dell’intero viaggio è previsto anche un indennizzo pari al 75 per cento del costo dell’intero viaggio”.

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