Ultimo aggiornamento alle 09:45
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Rimborsi ai passeggeri, le precisazioni dell’Enac

Enac interviene nella questione coronavirus con informazioni utili per i passeggeri che siano stati coinvolti nella decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni al loro accesso.

Hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore i passeggeri che siano in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, ma anche coloro che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, siano comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni. Hanno diritto al rimborso anche i passeggeri che, per ordine delle autorità, siano soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possano usufruire del biglietto aereo.

I passeggeri, aggiunge Enac, non hanno invece diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 5 del Reg. numero 261 del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato, in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al 
vettore.

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