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Coronavirus, aiuti alle aziende: tutte le misure per il turismo

Sospensione dei contributi, cassa integrazione in deroga, misure speciali per il rimborso dei viaggi e dei pacchetti. Sono queste alcune delle principali misure a favore delle imprese italiane e del turismo in particolare contenute nel provvedimento varato dal Governo (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale) sui sostegni economici alla luce degli effetti del coronavirus sull’economia.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede misure fiscali particolari per agenzie di viaggi e tour operator con sede in Italia. Fino al 30 aprile vengono sospesi i versamenti in qualità di sostituto di imposta e i termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, oltre ai premi dell’assicurazione obbligatoria. Vengono inoltre confermate le misure adottate con il decreto del Mef del 24 febbraio scorso.

Per le imprese di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna viene inoltre riconosciuta la cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di un mese. Le richieste devono essere trasmesse all’Inps entro 48 ore dall’adozione.

Un fondo per le imprese
Il provvedimento introduce anche un fondo di garanzia per le Pmi dei comuni in ‘zona rossa’, che prevede garanzie a titolo gratuito (e con priorità su altri interventi) per un importo massimo per ogni singola impresa di 2,5 milioni di euro.

Il rimborso dei viaggi
Il documento entra anche nel merito dei rimborsi dei viaggi, riconoscendo l’impossibilità della prestazione per i soggetti in quarantena, i residenti nella zona rossa, i cittadini risultati positivi al Covid-19, chi avesse prenotato un viaggio per uno dei comuni della zona rossa, chi avesse programmato la partecipazione a concorsi pubblici o manifestazioni annullate o rinviate a causa dei provvedimenti riguardanti il coronavirus. E ancora, per chi ha prenotato un viaggio in uno Stato dove sia impedito l’arrivo a causa delle misure riguardanti Covid-19.

I viaggiatori interessati devono comunicare al vettore entro 30 giorni la sussistenza di uno dei casi elencati e allegare il titolo di viaggio (ed eventualmente il titolo o l’attestato che dimostrino la partecipazione a un evento o concorso annullato). Il vettore, entro 15 giorni, deve corrispondere l’importo del titolo versato o emettere un voucher di pari importo utilizzabile entro l’anno.

Le disposizioni, precisa il documento, si applicano anche nel caso in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato in un’agenzia di viaggi.

Resta confermata la possibilità di esercitare il diritto di recesso da parte dei clienti che rientrino in uno dei casi precedentemente citati. L’organizzatore può proporre un pacchetto sostitutivo di importo uguale o superiore oppure procedere al rimborso, o ancora emettere un voucher da utilizzare entro un anno, di importo pari al rimborso.

Il provvedimento precisa che il rimborso può essere effettuato tramite voucher da utilizzare entro un anno dall’emissione. Identita precisazione vale anche per i viaggi di istruzione.

Il testo del decreto è disponibile a questo link

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