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L'isola fiscale

Giulio Benedetti, Dottore Commercialista
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Vincoli al contante e incentivi ai pagamenti digitali

Anche quest’anno cambia la soglia di utilizzo al denaro contante: dal 1 gennaio 2023 il nuovo limite è di 5mila euro (fino al 31/12/2022: 2mila euro) ma in questo mio articolo non voglio parlarvi solo di questo argomento ormai ampiamente trattato in passato (vedi qui) così come già in passato vi ho già specificato come in Agenzia Viaggi si possa legittimamente superare tale limite a determinate condizioni (pagamenti rateali e liste nozze).

Ritengo utile invece rappresentarvi i diversi limiti all’uso del contante che disegnano oggi un quadro molto articolato (dai vincoli generali a quelli settoriali) con quale potreste trovarvi a confrontarvi quotidianamente, ma anche evidenziarvi gli obblighi sanzionati oltre agli incentivi fiscali.

Questo un riassunto schematico ed estremamente sintetico:

- Soglia generale al trasferimento di contanti: 5mila euro (art. 49 c.1 D. Lgs 231/2007 come aggiornato dall’ultima Legge di Bilancio),
- Soglia denaro contante per acquisti dei turisti: 15mila euro (presso commercianti al dettaglio ed agenzie viaggi, certificando tramite apposita documentazione i requisiti – art. 3 D.L. 16/2012),
- Soglia Money Transfer: per il servizio di rimessa di denaro il limite al contante è fissato in mille euro (art. 49 c.2 D. Lgs. 231/2007) ,
- Soglia cambiavalute: i cambiavalute non possono accettare somme in contanti eccedenti i 3mila euro (art. 49 c.3 D. Lgs 231/2007)
- Pagamento stipendi: da effettuare sempre ed obbligatoriamente con pagamenti tracciati, i pagamenti in contanti sono consentiti solo con consegna allo sportello bancario (esclusi rapporti di lavoro domestico e collaborazioni occasionali – Art. 1, c. 910-913, L. 205/2017),
- Spese mediche detraibili: solo se effettuate tramite pagamenti tracciati, ad esclusione degli acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate al Ssn (art. 1, c. 679-680, L. 160/2019),
- Spese per ristrutturazioni detraibili: tutti i pagamenti (tranne bonus mobili e bonus giardini) devono avvenire con bonifico “parlante” (cioè contentente il codice fiscale del beneficiario, la partita IVA dell’impresa e la causale – DM 41/1998)
- Spese per carburante deducibile fiscalmente: solo se effettuate con pagamenti tracciati, altrimenti l’IVA sul carburante è indetraibile ed il costo indeducibile (art. 164 DPR 917/1986),
- Donazioni detraibili: le erogazioni liberali a Onlus e ad altri soggetti del terzo settore sono detraibili in dichiarazione dei redditi se effettuate con pagamenti tracciabili (art. 15 DPR 917/1986),

Vi segnalo altresì una importante previsione normativa (Art. 3 D.Lgs 127/2015) poco nota e  poco reclamizzata: i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni nei confronti dei soggetti con partita IVA che ricevono od eseguono pagamenti oltre 500 euro solo ed esclusivamente con mezzi tracciati di pagamento senza mai effettuare o ricevere pagamenti in contanti (oltre tale soglia dei 500 euro). Opportunità che ritengo molto interessante: di fatto, spesso, l’Agenzia delle Entrate a causa dei suoi ingenti carichi di lavoro effettua accertamenti fiscali sulle varie attività economiche nel quarto o quinto anno successivo (ad esempio, ad oggi 2023, l’Agenzia delle Entrate procederà ad effettuare gli accertamenti sugli anni 2018/2019) e beneficiando di tale agevolazione automaticamente si ridurrebbero di molto (se non addirittura si annullerebbero) le possibilità di subire accertamenti fiscali.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.travelfocus.it

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