Ultimo aggiornamento alle 10:42

L'isola fiscale

Giulio Benedetti, Dottore Commercialista
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Le novità fiscali per il 2020

Dal 1° gennaio sono operative numerose novità fiscali che interessano direttamente le agenzie viaggi ed i tour operator, in questo articolo cerco di riassumerle molto brevemente:

- Corrispettivi telematici: entra a regime l’obbligo, argomento già affrontato diverse volte su queste pagine (qui trovate un’ampia rassegna). Come noto non è obbligatorio il registratore di cassa (può essere utilizzata l’applicazione gratuita sul portale dell’Agenzia delle Entrate) mentre le agenzie viaggi possono beneficiare degli esoneri (per ora temporanei, in attesa di eventuali aggiornamenti in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate o dal Ministero) stabiliti dall’ultimo Decreto del Mef dello scorso 24 dicembre, come chiarito in quest’ultimo articolo.

- Lotteria degli Scontrini: entrerà in vigore (salvo ulteriori proroghe) dal prossimo 1 luglio 2020. Ma solo nel caso di obbligo di corrispettivo telematico, altrimenti (come nei numerosi casi di esonero per le agenzie viaggi) non vi è l’obbligo di accettare il “codice lotteria” dei clienti che vorrebbero partecipare all’estrazione dei premi.

- Pagamenti tracciati: dal 1 gennaio 2021 per i clienti che effettuano pagamenti tracciati si è esonerati dall’obbligo di corrispettivi telematici: ricordo, infatti, che gli esoneri sopra citati cui beneficiano le agenzie viaggi sono temporanei (non è ancora dato sapere quando termineranno), ma la gestione tramite incassi tracciati (Pos, carte di credito, ecc.) può esonerare dal futuro obbligo di scontrino elettronico.

- Esterometro trimestrale: le agenzie viaggi sono tra i soggetti che tipicamente ricevono numerosi documenti da fornitori esteri (fatture, estratti conto, ricevute, ecc.), documenti che devono essere riepilogati nella “Comunicazione dati operazioni transfrontaliere”, chiamata amichevolmente “esterometro” e nel 2019 l’obbligo mensile si è rivelato particolarmente gravoso: dal 2020 la frequenza diventa, per tutti, trimestrale, riducendo quindi l’obbligo da 12 comunicazioni annuali a 4.

- Limiti all’uso del contante: attualmente fissato a 3mila euro, dal 1 luglio non si potranno effettuare/accettare pagamenti per importi pari o superiori a 2mila euro. Dal 1 gennaio 2022 limite ulteriormente ridotto a mille euro.

- Bollo su fatture elettroniche: se gli importi dovuti non superano il limite annuo di 1.000,00 euro, l’obbligo di versamento può essere assolto con due versamenti semestrali (16 giugno e 16 dicembre) invece dei versamenti trimestrali in vigore fino al 2019.

- Registri, liquidazioni Iva e dichiarazioni Iva “precompilate”: l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le bozze di questi documenti: purtroppo (o per fortuna, data l’alta probabilità di errori contenuti in queste precompilate) questi documenti non saranno utilizzabili dalle Agenzie Viaggi, se non in casi estremamente marginali: la complessità del regime speciale IVA 74ter, infatti, rende impossibile una “precompilata” attendibile e corretta.

- Stretta sulle compensazioni dei crediti fiscali: la compensazione sul modello F24 dei crediti fiscali (credito Iva, credito Irpef, ecc.), quando in uno o più F24 queste compensazioni superano i 5mila euro, saranno possibili solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva, dei Redditi, Irap e 770: previste pesanti sanzioni nel caso si compensino crediti prima della presentazione delle relative dichiarazioni.

- Compensazioni solo con fisconline o intermediari abilitati: qualsiasi F24 che presenta un credito in compensazione (anche di pochi euro) deve essere versato accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali Fisconline (eventualmente da richiedere) oppure delegando un intermediario abilitato all’invio: nessun’altra modalità è più utilizzabile.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.travelfocus.it

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