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L'isola fiscale

Giulio Benedetti, Dottore Commercialista
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Le nuove sanzioni sui reati penali tributari

Il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020, pubblicato lo scorso 26 ottobre (D.L. 124/2019) ha apportato significative modifiche ai reati penali tributari e soprattutto alle sanzioni a questi collegate.

Argomenti di sicuro interesse per i top manager del turismo che devono monitorare costantemente non solo l’area commerciale e finanziaria, ma porre particolare attenzione all’area amministrativa e fiscale per evitare brutte sorprese che si traducono in azioni di responsabilità e addebiti amministrativi e penali nei loro confronti.
Soprattutto nell’era della completa telematizzazione degli adempimenti (il fisco ha a propria disposizione i dati in tempo quasi reale) e della dematerializzazione dei documenti (fatture elettroniche, conservazione sostitutiva) diventa fondamentale per i top manager ridurre i tempi di reazione e introdurre nelle aziende delle procedure ben precise per monitorare con crescente efficacia e tempestività gli obblighi fiscali.

In estrema sintesi questo è il quadro delle nuove, crescenti, sanzioni applicate da una amministrazione finanziaria sempre più agguerrita:

- Evasione fiscale avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (nel concreto, quando si verifica tale fattispecie? Si pensi a fatture ricevute da una società collegata che “ha bisogno di aumentare il proprio fatturato”, per fare un esempio estemporaneo o ad altre casistiche simili): la pena passa da 4 a 8 anni di reclusione; anche nei casi meno significativi la pena è rilevante: se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;

- Evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (nel concreto: soggetti fittiziamente interposti, si pensi a società di servizi o utilities) ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti: viene elevata la pena che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni;

- Dichiarazione fiscale infedele (cioè dichiarazione dei redditi compilata omettendo o inserendo elementi non veritieri): viene modificata la pena che passa a un minimo di 2 e un massimo di 5 anni.

- Nel caso di omessa dichiarazione (cioè dichiarazione dei redditi non inviata entro la scadenza e nemmeno nei 90 giorni successivi): la pena viene elevata da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni di reclusione in caso di imposte da versare superiori ad euro 50.000.

- Reato per emissione di fatture per operazioni inesistenti: si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro, mentre viene elevata a un minimo di 2 anni e a un massimo di 8 la reclusione per evasioni superiori.

- L’occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

Come ovviare a quanto sopra, per tematiche che spesso i top manager non affrontano in prima persona, ma che sono di fatto relative ad operazioni di loro piena responsabilità (dato che la firma sulle dichiarazioni fiscali viene apposta dal top manager, amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione, primo e in molti casi unico responsabile)? Fondamentale l’apporto di collaboratori e consulenti: da questo punto di vista la condivisione delle responsabilità, sebbene queste non possano essere delegate, riveste un ruolo fondamentale affinchè ogni più stretto collaboratore sia pienamente consapevole delle implicazioni in termini di sanzioni amministrative e penali di ogni azione intrapresa: non sono rare le realtà dove enormi tir carichi di problemi fiscali attraversano la strada della dirigenza, senza che questa nemmeno se ne renda conto.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.travelfocus.it

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