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L'isola fiscale

Giulio Benedetti, Dottore Commercialista
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I futuri cambiamenti del regime speciale Iva per le agenzie viaggi

Il regime speciale Iva per le agenzie viaggi, noto anche come “regime Iva 74ter” o “regime del margine”, da sempre viene applicato tra mille tormenti.

Alcuni operatori del settore lo vivono con grande avversità: si tratta soprattutto di chi si occupa principalmente di incoming o di chi si occupa di business travel, per i quali il regime speciale, applicando indistintamente l’Iva al 22% sul margine delle operazioni in Italia o nella Ue, sottrae una importante fetta di marginalità (mentre, per chi si occupa di outgoing extra-ue, non vi è alcun gravame di Iva).

Due recenti studi di importanti società di consulenza accendono i riflettori sulle esigenze di cambiamento nel settore, e per chi ha tempo da dedicare alla lettura consiglio di concentrarsi sui capitoli che analizzano gli impatti che hanno i diversi livelli di tassazione nei paesi esaminati (trattazione corredata da tabelle e grafici molto esplicativi):

- Uno studio dell’ottobre 2017 di PriceWaterHouse Coopers pone in evidenza la necessità di ottimizzare il sistema di tassazione del comparto turistico in Europa, in particolare chiarendo come il settore è particolarmente sensibile al fattore prezzo, e come è importante che il sistema di tassazione di un singolo paese dell’unione europea non abbia un effetto distorsivo sugli equilibri di mercato,

- Uno studio del dicembre 2017 di Kpmg si concentra invece sul tema dell’Iva e delle necessità di modificare il regime speciale del margine applicato (con modalità diverse e con varie cause di infrazione attivate dall’Ue a diversi paesi) in un modo che dovrebbe essere uniforme all’interno dei paesi della Ue.

Come noto tutte le questioni in ambito Iva non sono di libera trattazione e modifica all’interno di un singolo paese membro della Ue, ma devono essere discussi in ambito europeo per il rispetto di precisi vincoli.

Oggi, però, i tempi sembrano essere maturi per poter finalmente valutare una modifica del regime speciale, basandosi su alcuni principi di base:

- Il regime speciale è stato creato ed ha ragione di esistere nel momento in cui crea semplificazioni per gli operatori (ad esempio: possibilità di operare anche all’estero con la propria partita IVA e senza necessità di identificarsi fiscalmente nel paese in cui si opera; semplificazioni contabili nella gestione di documenti ricevuti da soggetti esteri, semplificazioni nel calcolo del margine e dell’imposta da versare).

- D’altro canto bisogna essere molto cauti e non trascurarne gli aspetti positivi perché, dati alla mano, l’abolizione tout-court del regime speciale porterebbe a maggiori complessità per gli operatori.

- Tra gli esperti fiscali dell’Ectaa (European Travel Agents' and Tour Operators' Associations, l’associazione in ambito europeo che raccoglie le associazioni di categoria nazionali)  vi è ormai l’assoluta convinzione che le operazioni B2B in regime speciale Iva (fatturazione tra agenzie viaggi che si scambiano servizi turistici, oppure attività di business travel) creino distorsioni della concorrenza nel mercato e vi sia la necessità di prevedere delle opzioni innovative per poter applicare a queste particolari operazioni il regime Iva ordinario.

- Per questo motivo si può valutare, per gli operatori del business travel o comunque nei rapporti B2B, una opzione di rinuncia o deroga al regime speciale (opzione definita di “opt-out”) a determinate condizioni: cioè per determinate operazioni alle quali sarebbe applicabile il regime speciale, potrebbe essere consentita in futuro l’opzione di scelta del regime Iva ordinario.

Insomma: il regime speciale Iva per le agenzie viaggi necessita sicuramente di una revisione e in ambito europeo il tavolo del confronto sembra in una fase di buon avvio.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.iva74ter.it

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