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L'isola fiscale

Giulio Benedetti, Dottore Commercialista
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Attenzione alla corretta compilazione delle fatture: possibili sanzioni e indeducibilità dei costi

Attenzione alle descrizioni riportate in fattura: è necessario compilare correttamente e dettagliatamente le fatture, o richiedere ai propri fornitori una compilazione dettagliata delle stesse, per evitare che l'Agenzia delle Entrate:
- disconosca la deducibilità del costo,
- determini l'indetraibilità dell'IVA,
- addebiti sanzioni a chi non ha correttamente compilato la fattura.

In particolare l'art. 21 del DPR 633/1972 definisce gli elementi obbligatori che dovranno essere SEMPRE presenti in fattura:
data di emissione,
numero progressivo che la identifichi in modo univoco,
– ditta, denominazione o ragione sociale (ovvero cognome e nome), residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, con relativa partita IVA
– ditta, denominazione o ragione sociale (ovvero cognome e nome), residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, con relativa Partita IVA o Codice Fiscale
natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione,
– corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile IVA, compresi quelli relativi a beni ceduti a tiolo di sconto, premio o abbuono,
aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile indicati in euro, con arrotondamento al centesimo di euro.
Per le fatture in regime IVA 74ter, inoltre, il DM 340/1999 prevede che debba essere obbligatoriamente riportata la seguente frase:
“operazione per la quale l’imposta è stata assolta ai sensi del DM 340/1999; la presente fattura non costituisce titolo per la detrazione dell’imposta”.

Ai fini IVA, una descrizione generica in fattura, violando quanto previsto dal suddetto art. 21 DPR 633/1972 comporta non solo l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti a carico di chi riceve la fattura, ma anche l'applicabilità dell'art. 9 D.Lgs. 471/1997 e cioè delle possibili sanzioni amministrative da 1.000,00 a 8.000,00 euro a carico di chi emette la fattura con descrizione generica.

In particolare numerose fonti giurisprudenziali forniscono alcune esemplificazioni pratiche:
– Cassazione, sentenza 21980/2015: è legittima l'irrogazione delle sanzioni per l'irregolare compilazione delle fatture stante la generica indicazione del loro oggetto descritto con la frase "servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite",
– Cassazione, sentenza 15177/2016: è indetraibile l'IVA riportata in fatture aventi generiche descrizioni quali "servizi di consulenza", "servizi vari amministrativi", "servizi di segreteria", non potendo essere integrata la genericità delle fatture con la documentazione giustificativa prodotta in giudizio dal contribuente,
– Corte di Giustizia UE, sentenza 15/9/2016, C-516/14: le fatture riportanti solamente l'indicazione "servizi giuridici" non sono conformi, a priori, ai requisiti di cui alla Direttiva UE 2006/112,
– Cassazione, sentenza 7878/2016: si ritengono indeducibili i costi riportati in una fattura avente una descrizione generica, riguardante servizi di trasporto e non indicante gli estremi del documento di trasporto riconducibili ai trasporti eseguiti, nè il periodo a cui si riferisce la prestazioneo gli estremi dei viaggiatori.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.iva74ter.it

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