Ultimo aggiornamento alle 11:37

L'isola fiscale

Giulio Benedetti, Dottore Commercialista
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Il direttore tecnico per l'agenzia di viaggi: obbligo burocratico o reale esigenza?

Come noto ogni agenzia viaggi, per ottenere il rilascio della licenza per lo svolgimento dell’attività, deve comunicare alla Regione, Provincia o Comune di competenza il nominativo del Direttore Tecnico.

La norma di riferimento è la legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, la quale prevede che l'esercizio delle attività di agenzie viaggi e turismo sia soggetta ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso di determinati requisiti professionali (conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggi; conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; conoscenza di almeno due lingue straniere).

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, oppure non sia in possesso dei suddetti requisiti, questi dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

In particolare, i requisiti professionali sono fissati da apposito Decreto ministeriale e i registri dei direttori tecnici sono tenuti ed aggiornati dalle varie Regioni, mentre gli esami abilitanti vengono organizzati dalle province (città metropolitane).

Caratteristica fondamentale che deve possedere ogni direttore tecnico è quella di svolgere con carattere di continuità ed esclusività la propria attività: diverse, però, sono le limitazioni poste dalle varie Regioni.
In alcune, infatti, il rapporto deve essere di esclusività con una ed una sola agenzia viaggi (Lombardia), in altre (Veneto) è concesso che, in caso di affiliazione commerciale (tipicamente i network), il direttore tecnico dell’affiliante rivesta la funzione di direttore tecnico dell’agenzia di viaggi affiliata.

Alcuni Comuni (ad esempio Milano) hanno introdotto l’obbligo di assunzione con busta paga del direttore tecnico, come se questo obbligo possa in qualche modo garantire l’esclusività e la continuità del rapporto.

In generale, come noto, la figura del direttore tecnico viene vista dai più come un “onere aggiuntivo” da corrispondere ad un soggetto esterno per ottenere la licenza, senza percepirne una reale utilità.

La ratio della norma sembra essere quella di garantire la professionalità e le competenze di chi opera all’interno dell’agenzia viaggi, ma se viene concesso di assegnare il ruolo di direttore tecnico a un soggetto diverso dal titolare (o dai titolari) dell’agenzia, si comprende come il vincolo diretto perda di solidità.

Sebbene relegato a puro obbligo burocratico, ritengo che la figura del direttore tecnico abbia ragione di esistere nel momento in cui possa garantire un aumento della qualità dei servizi erogati e della competenza nell’assistenza al cliente, aumentando quindi l’affidabilità dell’agenzia viaggi e l’apprezzamento del suo nome sul mercato: da questo punto di vista la figura del direttore tecnico (che andrebbe in automatico a fondersi con quella del titolare dell’agenzia) diventa finalmente di reale utilità sia all’agenzia viaggi, che al cliente finale turista.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti Milano – www.studiobenedetti.eu

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