Ultimo aggiornamento alle 15:29

L'isola fiscale

Giulio Benedetti, Dottore Commercialista
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La black list in agenzia: non solo i cattivi pagatori

In ambito commerciale con il termine 'black list' si intende solitamente un cattivo pagatore, ma in ambito amministrativo-fiscale il termine black list ha altro significato: il fisco infatti indica con tale termine i paesi a fiscalità privilegiata inseriti in apposita 'lista nera' (nera per il nostro fisco, ovviamente, che si vede sottrarre base imponibile).

È ormai noto come le operazioni (sia vendite che acquisti) svolte verso soggetti con sede in Paesi black list, cioè a fiscalità privilegiata (fra le più frequenti: Svizzera, Cipro, Hong Kong, e tra i soggetti fornitori più utilizzati rientrano ad esempio note compagnie di crociera) debbano essere oggetto di appositi accorgimenti in dichiarazione dei redditi e con apposita dichiarazione periodica, questo perché la nostra Amministrazione Finanziaria vuole evitare che si possa beneficiare di indebiti vantaggi fiscali operando con soggetti che adottano una tassazione di favore.

La corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e dell’apposita dichiarazione periodica consente di evitare la sanzione proporzionale pari al 10 per cento delle operazioni svolte, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Onde evitare di beneficiare di indebiti benefici fiscali, l’Amministrazione Finanziaria italiana consente di dedurre le spese e gli altri componenti negativi sostenuti verso soggetti con sede nei paesi Black List, a condizione che si dimostri "la credibilità commerciale e l'effettiva operatività del fornitore estero localizzato nel territorio a fiscalità privilegiata o, in alternativa, la convenienza economica delle operazioni poste in essere".

Per questo motivo è importante che vengano conservati e debitamente archiviati tutti i documenti scambiati con il cliente o fornitore residente in paesi a fiscalità privilegiata (contratti, scambi di corrispondenza, documentazione varia che dimostri il rapporto commerciale con la società residente all’estero).

La dimostrazione dell'effettivo interesse economico dovrà tenere conto degli elementi e delle circostanze che caratterizzano il caso concreto e dovrà basarsi sull'analisi del prezzo della transazione, sui costi accessori e sull'esistenza di vincoli organizzativi, commerciali e produttivi. In ogni caso, la deducibilità non può essere disconosciuta in base alla mera circostanza che il prezzo praticato sia superiore a quello medio di mercato: l'operazione va confrontata con altre con le stesse caratteristiche (circolare dell’Agenzia delle Entrate 51/E/2010, paragrafo 9.3).

In ogni caso si prevede la dimostrazione che le operazioni abbiano avuto esecuzione: ad esempio, contratto di fornitura, ordine di acquisto, fattura del fornitore, contabile di pagamento, estratti conto bancari, perizie, relazioni tecniche, pareri, altra documentazione doganale.

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