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Decreto Ristori: la circolare Federalberghi sugli aiuti per il settore

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. A questo proposito Federalberghi ha inviato, alle associazioni albergatori e unioni regionali e territoriali, una circolare che illustra i punti principali del “decreto ristori”. Federalberghi seguirà attentamente l’iter del provvedimento, “proponendo emendamenti volti a una migliore considerazione delle esigenze e delle caratteristiche delle imprese associate – spiega il direttore generale, Alessandro Massimo Nucara (nella foto) -. Le organizzazioni aderenti sono invitate a supportare l’azione della Federazione, sollecitando l’intervento dei parlamentari eletti nei rispettivi collegi”.

La circolare, si legge su Hotelmag, riepiloga gli aspetti di principale interesse per le strutture turistico ricettive e gli stabilimenti termali. Eccoli, di seguito, in sintesi.

Contributo a fondo perduto – Per gli alberghi e le altre attività ricettive l’ammontare del contributo è pari al 150% del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”); per gli stabilimenti termali e i ristoranti la percentuale di ristoro è del 200%. Il nuovo contributo a fondo perduto spetta anche alle aziende con fatturato superiore ai 5 milioni di euro, per le quali la percentuale sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi tra aprile 2020 e aprile 2019 sarà pari al 10%.

Buoni vacanza – Il periodo di utilizzabilità inizialmente previsto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, viene esteso al 30 giugno 2021. La richiesta di accesso all’agevolazione da parte dei nuclei familiari deve però essere effettuata entro il 31 dicembre 2020.

Credito d’imposta sugli affitti – L’articolo 8 del decreto-legge prevede che il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 spetta, altresì, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Cancellazione seconda rata Imu – Oltre alle strutture turistico ricettive e agli stabilimenti termali, già esentati dal pagamento della seconda rata ai sensi dell’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, sono ora ricomprese altre attività tra cui ristoranti, gelaterie, bar ecc.

Integrazione salariale – I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di sei settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Blocco dei licenziamenti – Fino al 31 gennaio 2021 è precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Fino alla stessa data è preclusa al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Sgravio contributivo – Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra riportati è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico previsto all’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.

Indennità per i lavoratori non occupati – È prorogata l’erogazione dell’indennità una tantum di 1.000 euro ai beneficiari individuati dall’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed è prevista l’erogazione della medesima indennità alle altre categorie di lavoratori già destinatari di misure di sostegno.

Sospensione versamento contributi – Per i datori di lavoro operanti in alcuni settori, inclusi quelli alberghiero e termale, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

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