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Certificazione dei corrispettivi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1° gennaio 2020 scontrini e ricevute vengono definitivamente sostituiti da un documento commerciale emesso utilizzando un registratore telematico o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Obbligo già scattato il 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro.

La stessa Agenzia delle Entrate, riporta HotelMag, con l’interpello n. 486 del 14 novembre 2019, ha fornito importanti chiarimenti in tema di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da alberghi e ristoranti.

Nei casi in cui le prestazioni siano acquistate direttamente dal cliente al quale sono rese, anche se per il tramite delle agenzie che gestiscono la prenotazione – come puntualizza Federica Bonafaccia, caposervizio Legale e Tributario Tecnostruttura Federalberghi, su ‘Turismo d’Italia’ -, i corrispettivi vanno certificati con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e rilasciando al cliente il documento commerciale, oppure, in caso di richiesta del cliente, con l’emissione della fattura elettronica tramite SdI e rilasciando al cliente una copia in formato analogico, salvo sua rinuncia.

Quanto all’ipotesi di clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”, mentre al momento dell’incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa.

Per saperne di più leggi l’articolo integrale “Certificazione dei corrispettivi: i chiarimenti del Fisco” su Turismo d’Italia sfogliabile online

Leggi anche: Fisco
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