Ultimo aggiornamento alle 11:23

Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo
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La validità giuridica dello sconsiglio (parte seconda)

A seguito del clamore sul web e presso altri media sulla sentenza del Giudice di Pace di Bergamo (la prima in Italia, salvo inediti) che ha condannato l'organizzatore turistico a rimborsare al consumatore tutta la somma trattenuta a titolo di quota associativa e/o gestione pratica (il prezzo del pacchetto gli era già stato restituito prima della causa), appare opportuno un ulteriore commento sul tema (v. il primo post del 27 maggio 2014).

Una prima considerazione di buona prassi è che prima di giungere a conclusioni – a volte pessimistiche per l'intero comparto – è bene analizzare le fonti, cioè il testo della sentenza e non basarsi esclusivamente sui soli commenti riportati dai mezzi di comunicazione.

Così un esame della sentenza (pubblicata nel giugno di quest'anno e riferita allo sconsiglio emanato dalla Farnesina il 16 agosto 2013), rivela i seguenti punti essenziali:

il pacchetto turistico per l'Egitto era stato acquistato in data 10 agosto 2013 con destinazione Sharm El Sheik per due adulti e due bambini da usufruire dal giorno 18 agosto al 25 agosto 2013;

in data 16 agosto 2013 è intervenuta la raccomandazione di sconsiglio da parte dell'Unità di Crisi presso il Ministero degli Esteri per quella destinazione;

in pari data, verso sera, l'organizzatore turistico provvedeva ad annullare il viaggio, convocando nei giorni seguenti i turisti per rimborsarli del prezzo del pacchetto venduto, salvo trattenimento della quota associativa.

Dai fatti descritti dalla sentenza, emerge chiaramente che l'atto  giuridicamente rilevante è la volontà di annullamento del viaggio realizzata dall'organizzatore turistico. In altri termini, il soggetto debitore della prestazione dedotta nel contratto è colui il quale ha provveduto a comunicare di non volere più eseguirla.

È evidente che alla luce di tale condotta al Giudice di Pace non è rimasto altro che applicare l'art. 42 del Codice del Turismo il quale disciplina il caso della cancellazione “prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista” cui segue l'obbligo dell'organizzatore turistico del rimborso completo senza alcuna distinzione fra quote associative e prezzo delle prestazioni confermate del pacchetto od altro.

Diverso sarebbe stato se l'organizzatore turistico non avesse provveduto unilateralmente a cancellare il viaggio, dichiarandosi comunque pronto ad effettuare la prestazione promessa od avesse offerto una soluzione alternativa (ad esempio un'altra destinazione mare, che trattandosi di una famiglia non avrebbe potuto essere rifiutata in buona fede per motivi soggettivi, non ravvisandosi ragioni particolari nei consumatori nella scelta della destinazione sconsigliata salvo quelli normali di relax).

Si ribadisce, infatti, che in quest'ultimo caso i consumatori non avrebbero in mano automaticamente un diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico o di ottenere il rimborso delle somme versate e che lo sconsiglio colpisce tanto il consumatore quanto l'organizzatore stesso, essendo scaturito da una causa indipendente dalla volontà di entrambi le parti la quale non determina la risoluzione immediata del contratto bensì un contemperamento degli interessi contrapposti in base al principio di buona fede.

Probabilmente, i tempi ristretti, il fatto di dover gestire molteplici situazioni analoghe in altissima stagione e l'infrequenza dell'evento hanno portato l'organizzatore a cancellare direttamente il viaggio, esponendosi però alle relative previsioni di legge.

Leggi anche: sconsiglio, Sharm el Sheikh
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