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Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo
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L'agente di viaggi può svolgere attività di intermediazione immobiliare?

Le legislazioni regionali di recente emanazione generalmente prevedono un costante ampliamento dell'oggetto delle attività delle agenzie di viaggio, seguendo la prassi commerciale corrente la quale ha definito  tali soggetti sempre più come fornitori di un numero elevato di servizi turistici nonché di altre tipologie a questi ultimi in qualche modo connesse più o meno in via accessoria.

A tal fine, è amplia la richiesta da parte degli agenti di viaggio verso le amministrazioni competenti di conoscere se gli stessi siano abilitati a svolgere direttamente l'attività di intermediazione immobiliare, senza avvalersi di un mediatore abilitato al fine di evitare costose triangolazioni, bensì stipulando un contratto di mandato direttamente con il proprietario dell'immobile.  

Si rileva che questi contratti sono fra quelli di cui all'art. 53 del Codice del Turismo (d. lgs. n. 79/2011) nella parte ancora vigente dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di parte della legge (Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012) per cui “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile (artt. 1571-1614) in tema di locazione”.

Ne consegue che tali locazioni riguardano i contratti che sono stipulati per ragioni di svago, piacere e divertimento. Viene, dunque, introdotto con tale legge il concetto di “esclusività” della finalità turistica, quale elemento caratterizzante l'accordo.
Pertanto, non solo la finalità turistica dovrà essere l'unica che le parti vorranno soddisfare, ma anche sarà rilevante in tutto il territorio italiano, a prescindere che l'immobile sia situato in località aventi vocazione turistica. Inoltre, tali contratti (in forma scritta a pena di nullità) potranno avere come controparte sia la persona fisica proprietaria dell'immobile dato in locazione occasionalmente sia il concedente/locatore che svolge tale attività in forma imprenditoriale.

Se dunque l'art. 18 del su citato Codice del Turismo  - che prevedeva una nozione amplissima delle attività delle agenzie di viaggio - è caduto sotto la scure della Corte Costituzionale in quanto invasivo delle competenze esclusive delle regioni in materia turistica, tuttavia rimane ancora in vigore a livello statale l'art. 1, 2° co., lett. f dell'atto di accordo fra Stato e Regioni recepito dal d.p.c.m. 13 settembre 2002 che definisce le agenzie di viaggio come i soggetti che “svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazioni di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare”.

Tuttavia le successive legislazioni regionali e la relativa prassi giurisprudenziale, tendono ad interpretare in via restrittiva tale divieto limitandolo alla locazione immobiliare “pura”. Non appare invece preclusa tale attività d'intermediazione alle agenzie di viaggio a vantaggio dei soli mediatori immobiliari, quando tale servizio è offerto congiuntamente ad altri servizi turistici anche accessori – in forma di pacchetto tutto compreso o meno – quando appare palese la finalità turistica cioè il fine di svago dell'utente finale.

Tale orientamento appare inoltre in linea con le finalità della Direttiva EC n. 123/2006 sui servizi nel mercato interno orientate ad una costante liberalizzazione nella fornitura dei servizi, salvo imperativi motivi di sicurezza e di protezione dei cittadini, che nel caso nostro sembrano essere praticamente assenti. Tra l'altro se già varie legislazioni regionali (per esempio la Liguria con la recente l. n. 7/2014) già riconoscono alle agenzie di viaggio il diritto di “organizzare escursioni collettive con propri mezzi di trasporto”, senza essere un vettore autorizzato, a maggior ragione ciò sarà per l'attività d'intermediazione immobiliare, che non contempla certamente i medesimi rischi all'incolumità dei fruitori finali.

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