Ultimo aggiornamento alle 12:36

Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo
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Quanto vale il danno ai bagagli?

Con l'approssimarsi dell'estate ed il considerevole aumento del traffico aereo stagionale, anche charter, si profila da parte dei vettori aerei in primis come da parte degli operatori turistici chiamati a rispondere nella loro qualità di organizzatori, la necessità di adottare criteri generali nel quantificare il danno ai bagagli, soprattuto nell'ipotesi più comune di risarcimento “da ritardata consegna”.

Sul punto, dopo varie interpretazioni giurisprudenziali, è stato confermato come la Convenzione di Montreal del 1999 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale in combinato disposto con il Regolamento CE 889/2002 che lo ha adottato all'interno dell'EU, abbia stabilito il limite previsto di 1000 Diritti Speciali di Prelievo (pari ad euro 1.294,88 da aggiornarsi in base all'inflazione a partire dal 30.12.2014) come unico e comprensivo tanto del danno materiale come dell'eventuale danno morale.

Tale diritto permane anche in capo al passeggero-turista che abbia consegnato il bagaglio a nome di un altro passeggero indipendentemente dal possesso della tag-bag, purché dimostri che il contenuto del bagaglio consegnato in ritardo gli appartenesse.

Purtroppo, la legislazione vigente nulla dice sulla valutazione del danno, limitandosi a porre il limite massimo e lasciando alla prassi ed alla buona fede tale difficile incombente, spesso foriero di liti, che sfociano davanti ai tribunali. In particolare, l'operatore si trova in molti casi a dover valutare la congruità delle spese fatte dai turisti nel periodo intercorrente fra la perdita del bagaglio e la consegna al legittimo proprietario, quando quest'ultimo in molti casi produce - allo scopo di essere prontamente rimborsato – scontrini con importi assai elevati e per capi o beni non di prima necessità, bensì provenienti dalle case di moda più prestigiose.

Effettuando una sintesi tratta dalle sentenze dei Giudici di Pace e dalla prassi conciliativa, i seguenti possono essere i criteri per rimodulare con buona causa le pretese economiche dei passeggeri-turisti senza incorrere nell'inadempimento della suddetta Convenzione.

In primo luogo sarà necessario verificare la durata del soggiorno acquistato, secondariamente se la destinazione sia un luogo di vacanza o di lavoro, inoltre il peso del bagaglio e la tipologia del passeggero (business, frequent flyer, turista puro, ecc.) nonché il costo complessivo del biglietto e l'eventuale sua incidenza sul costo del pacchetto di viaggio.

Solo successivamente a tale verifica, andranno presi in considerazione gli scontrini presentati, da valutarsi in base al criterio di proporzionalità ed in relazione ai giorni di ritardata consegna del bagaglio, cui seguirà il conteggio dell'offerta finale al turista danneggiato (di solito non più di un 50% di quanto da questo richiesto).

Un'ultima nota: è consigliabile effettuare l'offerta di risarcimento già accompagnandola con la richiesta dell'IBAN per effettuare il relativo pagamento oppure – se si è già in grado di rifondere il cliente – provvedere a liquidarlo direttamente, risulta molto raro infatti che un turista liquidato, sia pure parzialmente rispetto alle sue richieste, agisca poi in giudizio per la parte rimanente, ricorrendo ad un avvocato.

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