Ultimo aggiornamento alle 16:06

Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo
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Ministero del turismo: ora una revisione costituzionale lampo

Con la recentissima istituzione nel governo del Coordinamento delle iniziative nel settore del turismo e del Ministero del turismo (con portafoglio), viene esaudita la maggiore richiesta dell'industria turistica.

Per rendere efficace tale ministero occorre tuttavia una necessaria revisione costituzionale che cancelli le modifiche apportate alla Costituzione dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 che aveva eliminato l'espressione “turismo ed industria alberghiera” dal testo dell'art. 117 della Costituzione. Come noto attualmente il turismo non compare più fra le materie né di esclusiva competenza statale né fra le materie di legislazione concorrente statale-regionale, così che neppure la determinazione dei principi fondamentali in tale materia è attualmente attribuita allo Stato.

La conseguenza è la presenza di venti ordinamenti regionali diversi nella materia del turismo, senza essere soggetti alla legislazione di principio statale. Tale frammentarietà è aggravata dal fatto che il settore del turismo ha due caratteristiche particolari che invece spingono verso una sua centralizzazione di base. La prima è la sua interdisciplinarietà giacché il turismo include ambiti amministrativi (promozione e accoglienza turistica, trasporti, strutture ricettive, agenzie di viaggio, professioni turistiche, agriturismi, settore termale), ambiti di autonomia privata (contratti di ospitalità, locazioni, viaggi a pacchetto e singoli servizi, multiproprietà, prassi delle prenotazioni) e regimi imperativi di tutela dei consumatori-viaggiatori di derivazione eurounitaria. La seconda è la sua intrinseca natura internazionale che obbliga il turismo a confrontarsi con destinazioni, imprese e clienti appartenenti a sistemi legali di altri paesi, anche al di fuori dello spazio giuridico europeo.

Da ciò consegue che, per dare reale capacità di incidere al Ministero del turismo, occorre superare l'attuale attribuzione dei poteri in tale materia. Infatti non può più reggersi la costruzione giuridica, volta per volta da dimostrare, della Corte costituzionale secondo la quale gli interventi dello Stato nei confronti delle Regioni sono ammessi in base ai principi costituzionali di adeguatezza e sussidiarietà per il conferimento delle funzioni amministrative. È necessario un ulteriore colpo d'ala per rendere il Ministero del turismo molto più che un centro di coordinamento delle regioni sull'incoming, sia pure ora dotato di un bilancio proprio.

Per fortuna, la Costituzione prevede all'art. 138 un meccanismo di revisione costituzionale, purché ci sia una maggioranza assoluta dei due rami del Parlamento mediante due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. L'amplissima maggioranza ed aver finalmente posto il turismo al centro del dibattito nazionale favoriscono una celere revisione che riporti il turismo fra le materie di legislazione concorrente in modo che lo Stato potrà finalmente disciplinare i principi fondamentali della materia.

Ora per tutti gli operatori del settore tale richiesta dovrebbe essere prioritaria, per svoltare davvero.

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