Ultimo aggiornamento alle 11:19

Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo
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Il rompicapo comunitario dei servizi turistici collegati

La Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (da recepirsi nell'ordinamento italiano entro il 1 gennaio 2018 mediante apposito decreto legislativo – la cui bozza fornita da parte del Mibact si spera sia accessibile a breve - con successiva entrata in vigore dal 1 luglio 2018), prevede fra le altre disposizioni, espressamente l'inserimento di una nuova tipologia di viaggio: i servizi turistici collegati.

Con tale espressione la direttiva intende almeno due tipi di servizi acquistati ai fini della stessa vacanza (in tutti i casi che non possano essere considerati pacchetti, nell'amplissima nozione che la medesima direttiva definisce questi ultimi) e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici.

Affinché il professionista (il trader, non necessariamente un agente di viaggio, v. il post del 7 novembre 2016) che agevola tali contratti non ricada nella responsabilità nell'esecuzione del viaggio come previsto per i pacchetti, ma sia obbligato solo alla protezione in caso d'insolvenza, è necessario che il cliente finale selezioni distintamente e paghi distintamente ogni singolo servizio turistico; in caso di dubbio o tentativi di simulare la vendita di un servizio turistico collegato in luogo di un pacchetto vero e proprio, la norma lascia intendere che, a tutela del consumatore, il professionista che agevola sarà considerato un organizzatore di viaggi.  

L'altra modalità con la quale si configura il servizio turistico collegato è quando si ha un acquisto mirato di un servizio aggiuntivo presso un altro professionista, indirizzato al cliente dal primo professionista, entro 24 ore dal primo acquisto, purché tra i due trader non vi sia stata la trasmissione del nome del cliente, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica. In tale ultimo caso, i servizi forniti “click through” saranno direttamente considerati un pacchetto turistico.

Rilevante, inoltre, che non sono servizi turistici collegati e neppure pacchetti quelle combinazioni di determinati servizi dei quali uno dei due non rappresenti una porzione significativa del valore combinato dei servizi o non costituisca o non siano pubblicizzato come elemento essenziale.

In definitiva, un bel rompicapo giuridico, che si spera potrà essere sciolto dal Mibact, anche attraverso tabelle esplicative e simulazione di casi.

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