Ultimo aggiornamento alle 14:04

Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo
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La nuova direttiva sui viaggi a pacchetto apre definitivamente al trader in concorrenza con le agenzie

La Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (da recepirsi nell'ordinamento italiano entro il 1 gennaio 2018 con successiva entrata in vigore dal 1 luglio 2018), prevede fra le altre disposizioni, espressamente l'inserimento di un nuovo attore rispetto al tradizionale binomio giuridico fra organizzatore-venditore e consumatore.

In altri termini la direttiva prende atto della realtà digitale nella quale compagnie aeree, attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, rent a car nonché altri soggetti appartenenti alla generale categoria del marketplace già agiscono nell'ambito dei contratti di viaggio proposti in via dinamica attraverso processi collegati di prenotazione online in concorrenza con le agenzie di viaggio; si prevede infatti all'art. 3 punto 7 della norma europea una nozione ampia di professionista (trader nel testo inglese) definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della direttiva”.

Tali professionisti non potranno più dichiararsi esenti da responsabilità nei confronti del viaggiatore come in maniera opaca avviene ora nei pacchetti c.d. dinamici, dal momento che saranno obbligati alla protezione dei viaggiatori dovendo fornire prove sufficienti della sussistenza di garanzie a fronte dei rimborsi delle somme versate dai viaggiatori e per il rimpatrio dei medesimi in caso d'insolvenza.  

In particolare la loro responsabilità risulterà principalmente quando agevoleranno l'acquisto di un servizio turistico collegato, ossia quando si sia in presenza di almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto e che tuttavia comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici.    

Tra l'altro, la scelta di un forte livello di armonizzazione stabilita dall'art. 4 della direttiva non permetterà agli stati membri d'introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni divergenti dalla norma europea, lasciando poco spazio a norme interne tese a limitare l'attività del trader nei contratti relativi ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati rispetto ai tradizionali agenti di viaggio.

Senza attendere il decreto legislativo interno attuativo della direttiva, le associazioni di categoria dovrebbero sin d'ora coadiuvarsi con il Mibact nel processo di recepimento al fine di circoscrivere in maniera chiara e trasparente i rispettivi ambiti di azione dell'agenzia di viaggio e del trader nonché, insieme ai media specializzati, indire un'ampia campagna informativa e formativa dal principio dell'anno 2017 presso tutta la categoria, come già sta avvenendo in Germania ove il dibattito sull'attuazione interna della nuova direttiva è già partito e risulta essere infuocato. L'occasione legislativa inoltre potrebbe essere anche quella di proporre al Mibact(in caso di approvazione del referendum) l'emanazione di norme comuni a livello statale relative alle agenzie di viaggi in tema di accesso all'attività, eliminazione o abbattimento delle fideiussioni amministrative, requisiti di stabilimento di un'Ota ed esercizio della professione di direttore tecnico.

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