Ultimo aggiornamento alle 12:22

Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo
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Obblighi dell'agente di viaggi nel servirsi di un organizzatore turistico extracomunitario

La Direttiva (Ue) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (da attuarsi entro il 1 gennaio 2018, in vigore dal 1 luglio 2018), prevede la responsabilità del venditore nell'affidarsi ad un organizzatore con sede al di fuori dell'Unione europea.

In particolare segnaliamo l'art. 20 della direttiva, la quale pone una disposizione generale avente lo scopo di favorire la scelta di operatori comunitari da parte degli intermediari.

Infatti, qualora l'agente di viaggio ritenesse di avvalersi direttamente dell'organizzatore in loco al di fuori dell'Unione europea, scatta a carico del primo un regime particolarmente gravoso.

Infatti, l'intermediario sarà chiamato a rispondere nei confronti dei consumatori direttamente dell'esecuzione del viaggio al pari dell'organizzatore extracomunitario, nonché sarà responsabile in caso d'insolvenza di quest'ultimo per tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura nella quale i servizi pertinenti non sono stati eseguiti.

In armonia con la ratio della direttiva di innalzamento della qualità degli operatori del settore, è prevista una via d'uscita giacché l'agente di viaggio potrà essere sollevato da tali responsabilità, mediante esibizione di prova che l'organizzatore extracomunitario scelto dall'intermediario sia in possesso di idonee garanzie di corretta esecuzione dei servizi turistici e di protezione dall'insolvenza.

Ciò, in linea con il criterio di sostanza comunitario, sarà raggiunto non mediante la formale sottoscrizione di un'apposita clausola nel contratto B2B fra le parti, bensì attraverso una preventiva raccolta di dati ed informazioni sul partner prescelto, quali ad esempio: rapporto economico-finanziario, informazioni commerciali, reputazione online, ecc.

In definitiva, alla luce della nuova norma, si invita ancora una volta a vigilare nella scelta dell'operatore, anche tenuto conto che la direttiva incide sia nei viaggi a pacchetto, sia in relazione ai servizi venduti o agevolati mediante collegamenti online.

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