Ultimo aggiornamento alle 11:31

Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo
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L'impossibilità del turista a proseguire il viaggio ricade sull'organizzatore

Non mancano i contenziosi in tribunale secondo i quali, in virtù di un orientamento della giurisprudenza, nel caso in cui il turista per sopravvenuto evento a se stesso non imputabile sia impossibilitato a proseguire l'utilizzazione della prestazione fornita dall'organizzatore, quest'ultimo sia tenuto a rimborsare il prezzo del viaggio a pacchetto ed a rifondere le spese occorse al turista nel caso di rimpatrio.

Nella prassi tali richieste vengono formulate dai consumatori quando, nel caso di stipula del contratto di assicurazione di annullamento del viaggio, la compagnia assicurativa eccepisce che l'evento (ad esempio la grave malattia di un familiare in Italia manifestatasi durante il viaggio) che obbliga al rientro ed interrompe il viaggio, in realtà sia relativo ad una condizione clinica di cui l'assicurato era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza prima della data di stipula della polizza.

In altri termini, poiché la malattia era nota, l'evento non era imprevedibile ed inevitabile, per cui non sussisterebbe l'alea del rischio e pertanto la polizza non può coprire il sinistro.

Il problema nei confronti dell'operatore turistico si realizza qualora i giudici avvallano l'eccezione dell'assicurazione, anche in virtù di relativa perizia medica d'ufficio, tale che si materializza per il t.o. il rischio concreto di essere obbligati a rimborsare il viaggio ed anche le relative spese sopportate dal consumatore nel rientrare precipitosamente in Italia per accorrere dal familiare malato.

In realtà, una possibilità concreta di controdedurre a tale costruzione giuridica consiste nell'evidenziare al giudice che l'evento che ha determinato l'interruzione del viaggio è non imputabile ad entrambi le parti e come tale i suoi effetti devono essere equamente sopportati dalle stesse.

L'organizzatore turistico ha infatti agito in buona fede nell'esecuzione del contratto di viaggio commissionato dal cliente, fra le cui obbligazioni rientra senza dubbio anche quella di garantire le prestazioni richieste mediante prenotazione e pagamento con congruo anticipo ai terzi fornitori per far fruire al cliente i servizi promessi nel contratto (ad esempio il caso di un viaggio di nozze prenotato con largo anticipo).

Così è opportuno che l'operatore turistico nella sua difesa, produca tutti i documenti attestanti le somme versate ai propri fornitori e non più recuperabili a causa della interruzione unilaterale del turista nel corso del viaggio che ne ha impedito anche una loro eventuale cessione a terzi, allo scopo, nella denegata ipotesi che l'assicurazione sia dichiarata indenne, per lo meno di dover restituire al massimo il proprio guadagno e non tutto il prezzo del pacchetto.

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