Ultimo aggiornamento alle 10:50

Diritto al Turismo

Gianluca Rossoni, Avvocato - Docente di Legislazione del Turismo
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Guide turistiche: il punto della situazione

Alla luce dell'essenzialità del ruolo della guida turistica nell'ambito del sempre più rilevante apporto del turismo culturale nel comparto, appare opportuno riepilogare - per gli operatori - la situazione dal punto di vista giuridico.

L'ultimo atto legislativo sul tema riguardava l'emanazione dell'art. 3 della legge 06.08.2013 n° 97, pubblicata nella G.U. del 20.08.2013 (Disposizioni relative alle libera prestazione ed all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea - Legge Comunitaria 2013), il quale al I comma recita che “L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale”.

Da ciò discende che (nel solco di quanto tracciato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2008), la guida turistica è una professione a tutti gli effetti, il cui accesso è regolamentato da un esame di abilitazione che garantisca una prestazione di qualità a tutela dell'interesse del turista-consumatore per una “migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati” (cfr. l'art. 6 del d. lgs. n.79 del 2011 – Codice del Turismo) e che viene meno definitivamente il limite della territorialità per l'esercizio della professione, potendo esercitarsi su tutto il territorio italiano (come già avviene del resto per le prestazioni intracomunitarie). Tale legge tuttavia non è seguita da norme attuative che regolamentino le modalità di abilitazione ed esercizio della guida turistica.

A ciò si contrappone, su impulso delle associazioni di categoria, sei Ordini del Giorno (nn. 9/1327/8-9-11-23-29-34) del 31.07.13 adottati da Deputati della Camera di vari raggruppamenti politici e dall'allora Ministro per le Politiche Europee, che impegnano il Governo ad un riordino normativo organico dell'intera disciplina dell'attività di guida turistica. Sino ad allora rimarranno in vigore le relative normative regionali, fatta già salva la possibilità di svolgere l'attività di guida turistica anche al di fuori dell'ambito territoriale provinciale per il quale si sia già conseguita la relativa abilitazione.
Infine, con il Disegno di legge costituzionale n. 1429 (presentato alla Presidenza del Senato in data 08.04.2014 ed approvato in data 08.08.2014) di Revisione della parte II della Costituzione, all'art. 26.2.lett.i) è previsto che lo Stato avrà competenza esclusiva legislativa in materia di “norme generali sulle attività culturali e sul turismo”.

Si profila, dunque, che una normativa generale di riordinamento della disciplina delle guide turistiche potrà venire presumibilmente alla luce, a livello statale, solo dopo l'approvazione definitiva della suddetta riforma costituzionale, referendum approvativo popolare incluso ai sensi dell'articolo 138, II comma, della vigente Costituzione.

Nel frattempo, si navigherà a vista..

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