Ultimo aggiornamento alle 09:25
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Contributi a fondo perduto centri storici: domande dal 18 novembre

Da mercoledì 18 novembre sarà possibile richiedere il Contributo a fondo perduto previsto dal Dl n. 104/2020 per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza Covid-19.

Il provvedimento, si legge su Hotelmag, ha infatti approvato il modello di domanda che i contribuenti potranno inviare dal 18 novembre 2020 sino al 14 gennaio 2021 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In seguito alla presa in carico della richiesta, l’Agenzia comunicherà l’ok o la non spettanza del contributo in relazione ai requisiti previsti dalla norma: in caso positivo la somma di denaro sarà erogata direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.

Il bonus, istituito per sostenere le imprese delle città turistiche capoluogo di provincia o di città metropolitane colpite dal calo dei turisti causato dalla crisi sanitaria del coronavirus, potrà essere richiesto tramite un servizio web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito delle Entrate. L’importo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019.

Comuni ad alta vocazione turistica – Si tratta in particolare di 29 comuni che , come previsto dal decreto, hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di provincia), in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di città metropolitana).

I requisiti e l’entità del contributo – Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 luglio 2019 il contributo spetta a prescindere. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019: 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro; 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro; 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro.

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