Ultimo aggiornamento alle 10:15
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Aiuti Covid eccedenti,
pubblicato il decreto
per la restituzione:
ecco le procedure

Le agenzie di viaggi e le imprese turistiche che hanno usufruito di aiuti Covid in misura eccedente potranno restituire le risorse aggiuntive ricevute senza sanzioni. Lo prevede il decreto interministeriale del Mitur e del Mef 20852/23, in registrazione alla Corte dei Conti.

La restituzione delle risorse eccedenti dovrà essere fatta attraverso l’invio di un’autocertificazione entro il 31 dicembre 2023. Dopo le opportune verifiche, l’importo dovuto dovrà essere versato entro il 30 giugno 2024.

Le verifiche
I controlli sulle somme da restituire terranno conto del rispetto dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19’, ovvero: pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021; pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021; e pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

In fase di verifica del rispetto dei massimali sarà perciò – precisa il decreto - rilevata la data in cui l’aiuto è stato concesso al beneficiario, con riferimento alle specifiche decisioni di autorizzazione da parte della Commissione europea.

All’importo eccedente il massimale saranno applicati degli interessi da recupero.

Il decreto è consultabile a questo link.

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