Ultimo aggiornamento alle 08:35
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La corte Ue alle agenzie:
Iva anche sugli acconti

di Francesco Zucco

Le agenzie di viaggi devono pagare l’Iva anche sugli acconti versati per pratiche 74ter. A stabilirlo è la Corte di Giustizia Ue, con il pronunciamento C-422/17 che stabilisce come l’imposta sul valore aggiunto sia esigibile al momento dell’incasso dell’acconto.

La questione non è di facile soluzione: il nodo è il calcolo esatto del margine, indispensabile per il conseguente conteggio dell’Iva in regime speciale. Per conoscere l’importo del margine, infatti, è necessario sapere l’esatto ammontare dei costi sostenuti: un dato non ancora noto al momento del versamento dell’acconto, come precisa anche ilsole24ore.com.

La questione del ‘margine prevedibile’
Alle agenzie di viaggi che operano tramite regime 74ter, dunque, viene chiesto di calcolare l’Iva sull’acconto partendo dal concetto di ‘margine prevedibile’, ovvero da una stima degli utili calcolata in base alle previsioni di costo. In altre parole occorre valutare un margine percentuale ragionevole e calcolare di conseguenza quello relativo al solo acconto per ottenere la base imponibile e procedere al conteggio dell’Iva.

Questo perché, secondo la Corte stessa, prendendo in considerazione solo i costi effettivamente sostenuti al momento del versamento dell’acconto potrebbe essere falsata la modalità di calcolo.

Una normativa da rivedere
In base a quanto affermato dalla Corte Ue, dunque, le attuali disposizioni andrebbero riviste, dal momento che allo stato attuale delle cose per la disciplina italiana sulle agenzie di viaggi il versamento dell’acconto non è rilevante ai fini Iva. Il momento impositivo, infatti, scatta solo al pagamento integrale oppure all’inizio del soggiorno.

Il motivo del pronunciamento della Corte di Giustizia, precisa ancora Il Sole 24 Ore, risiederebbe nel fatto che il regime speciale delle agenzie di viaggi non viene considerato come un regime indipendente, ma come una deroga alle disposizioni generali; ne consegue che le altre norme (ovvero quelle non esplicitamente derogate) sono invece applicabili alla distribuzione.

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