Ultimo aggiornamento alle 08:35
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Servizi turistici
collegati:
la terza via
per gli agenti

di Francesco Zucco

Un’opportunità in più per un’ulteriore differenziazione. I servizi turistici collegati, fattispecie prevista dalla direttiva europea sui pacchetti di viaggi recepita in Italia dal decreto legislativo 62/18, aprono le porte a una nuova tipologia di vendita dove l’agente di viaggi non è organizzatore ma ‘agevolatore’.

A spiegare nel dettaglio questo risvolto della nuova normativa, che entrerà in vigore dal prossimo luglio, è stato l’avvocato Federico Lucarelli (nella foto), consulente legale di Fiavet, nel corso di un evento organizzato ieri a Torino da Fespit. E lo ha fatto tramite un esempio pratico: “Poniamo che un cliente entri in agenzia chiedendo un viaggio per il Messico. L’agente propone un pacchetto, ma il cliente vuole risparmiare un po’ e chiede altre soluzioni. Ad oggi non c’è altra via rispetto al pacchetto di viaggi, ma dal primo luglio ci sarà: l’agente potrà ‘indossare le vesti’ dell’agevolatore di servizi turistici collegati. Dovrà procedere in questo modo: prenotare un servizio, poniamo l’albergo, chiudere il contratto e far effettuare il pagamento al cliente. Poi prenotarne un altro, ad esempio il volo, e chiudere un altro contratto. Si tratta di due servizi separati, ma con un ‘agevolatore’”.

Questa tipologia, innanzitutto, consente all’agenzia di viaggi di ricorrere a gds o sistemi di prenotazione che possono consentire di creare una soluzione a costi inferiori rispetto al pacchetto precostituito. Ma non solo.

I vantaggi per le agenzie
L’agente di viaggi cosa ci guadagna nel vendere servizi turistici collegati? “Innanzitutto l’agente richiede una fee per la sua consulenza, che va ad aggiungersi alle provvigioni per i vari servizi. Poi non figura come organizzatore e dunque non deve fornire le medesime garanzie. Ad esempio, in questo caso il cliente non può chiedere il danno da vacanza rovinata”.

Va da sé che i servizi turistici collegati, a fronte di un risparmio, riducono le tutele nei confronti del viaggiatore. Un dettaglio di cui l’agente di viaggi farebbe bene ad informare con precisione il cliente. Ma si tratta, in fondo, di una fattispecie che sul mercato esiste già.

Una sfida al web
Guardandola da un altro punto di vista, la questione è la seguente: i servizi turistici collegati sono la soluzione ideale per “il cliente che non vuole fare la prenotazione da solo online”. Invece di acquistare volo e albergo, magari su due portali differenti, il cliente si rivolge a un professionista che realizza la stessa soluzione (volo più albergo più eventuali servizi con prenotazioni separate, senza che costituiscano un pacchetto di viaggio con conseguenti spese e tutele), anche ricorrendo a canali non disponibili al consumatore finale.

Le prenotazioni che costituiscono servizi turistici collegati, comunque, devono essere concluse nelle 24 ore. Altrimenti, si prefigura un’intermediazione semplice.

Di fatto, dunque, da luglio un agente di viaggi potrà fornire tre differenti soluzioni: il pacchetto, ovvero la versione più tutelata e probabilmente anche la più costosa; i servizi turistici collegati, che riducono le tutele; l’intermediazione semplice, “ovvero l’ultimo gradino”.

Per quanto riguarda le informative da consegnare al cliente, il decreto legislativo 62/18 (disponibile a questo link) propone sia i modelli relativi ai pacchetti (allegato A) sia quelli legati ai servizi turistici collegati (allegato B).

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